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Esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito: 

  •  i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01) 
  • i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01) 
  •  i disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02).

Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione (che deve essere autodichiarato). Lo stato di disoccupazione e la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione. 

  •  i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (ccodice esenzione E03) 
  • i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 , incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04)

Il reddito considerato è riferito all’anno precedente.

In particolare devono presentare l’autocertificazione: 

  • cittadini non presenti negli elenchi di Agenzia delle Entrate che ritengono di essere in possesso dei requisiti per avere diritto all’esenzione da reddito E01, E03, E04 
  •  cittadini che ritengono di avere diritto al riconoscimento di esenzione per disoccupazione E02 o E99 (sulle quali non pervengono ad oggi informazione ministeriali)
  • cittadini che hanno diritto all’esenzione FA2, ad esempio per la recente nascita di un figlio

Le modalità per ottenere l’esenzione ticket in base al reddito

L’esenzione è riconosciuta sulla base delle informazioni inviate da Agenzia delle Entrate alle persone che hanno i requisiti per essere esenti ticket in base al reddito (viene considerato il reddito familiare fiscale lordo annuo) ed è registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti.

L’esenzione è riportata anche sul certificato di esenzione consultabile e scaricabile tramite FSE.

Chi non riceve l’esenzione da parte di Agenzia delle Entrate ma ritiene di averne diritto, può presentare all'Azienda Usl una autocertificazione della propria condizione di reddito familiare fiscale lordo annuo.

Le esenzioni per reddito scadono tutte il 31 marzo dell’anno successivo e alla scadenza vengono aggiornate le informazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate;

chi non riceve l’esenzione d’ufficio e ritiene d’avere i requisiti, deve presentare nuovamente l’autocertificazione.

Sulla base del certificato dell’ esenzione rilasciata dall'Azienda Usl, il medico che prescrive visite ed esami specialistici, farmaci di fascia A, interventi di chirurgia ambulatoriale, indica il diritto all’esenzione sulla ricetta di prescrizione.

L’esenzione ha validità annuale e scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello del rilascio, viene rinnovata ogni anno. Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl, su apposito modulo, e non attendere la scadenza. L’autocertificazione deve essere rilasciata accedendo al proprio FSE nell’area AUTOCERTIFICAZIONI del menù principale.

Le autocertificazioni vengono inviate all’Agenzia delle Entrate per una verifica dei requisiti. Nel caso emerga una non conformità a seguito del controllo dell’autocertificazione da parte di Agenzia delle Entrate e Azienda Usl, il cittadino riceverà tramite FSE una comunicazione che indica eventuali ticket da restituire all’Azienda.

Per tutti i dettagli su come rilasciare l’autocertificazione tramite il proprio FSE consultare le FAQ - L’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito — Salute (regione.emilia-romagna.it) L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del DPR 445/2000.

Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito. In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale Dal portale regionale ER Salute si può scaricare il modulo di richiesta di annullamento/revoca dell’esenzione (https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-esenzioni/esenzioni/esenzione-ticket-per-reddito ) fino a quando anche tale funzione sarà resa disponibile tramite FSE. Per saperne di più consultare http://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/materiale-informativo/faq/esenzione-ticket-reddito-dicembre-2019 o telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00 e il sabato dalle 8,30 alle 13,00.

Cosa Serve:   il certificato di esenzione è rilasciato dall’azienda Usl a seguito della consegna da parte dell’interessato dell’autocertificazione del possesso dei requisiti, su apposito modulo

Dove posso trovare la prestazione

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