Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per patologia i cittadini con malattie croniche affetti da una o più patologie previste dal DPCM 12 gennaio 2017.
L’esenzione dal pagamento del ticket può essere totale (cioè riferita a tutte le prestazioni) o parziale (riferita solo alle prestazioni correlate alla patologia).
Il diritto all’esenzione è certificato da un promemoria di attestato di esenzione che viene rilasciato dallo sportello dell’Azienda Usl di residenza (vedi di seguito “Dove rivolgersi”), a cui la persona interessata presenta la certificazione relativa alla patologia di cui è affetto, rilasciata dallo specialista su apposito modulo.
L’esenzione viene registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti ed è inviata in automatico al medico di famiglia/pediatra della persona interessata.
Per fruire di questa esenzione è necessario che nella ricetta di prescrizione di visite, esami o farmaci il medico di famiglia / pediatra / specialista indichi, nell’apposito campo dell’impegnativa, il codice identificativo della patologia riconosciuta.
Possono usufruire di esenzione da pagamento del ticket per patologia i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN.
I cittadini comunitari in temporaneo soggiorno in Italia, anche se titolari di tessera TEAM, non possono invece usufruire di questa esenzione e pagano il ticket al pari del cittadino italiano non esente. Potranno chiedere l’eventuale rimborso del ticket versato all’Istituzione estera competente del proprio paese.
VALIDITA’ DELL’ESENZIONE
La tessera di esenzione può avere scadenza illimitata o limitata in relazione alla patologia
Il periodo di validità di ogni esenzione è stato stabilito dal Decreto ministeriale 23 dicembre 2012.
Circolare nr. 11 del 12 luglio 2013: “Indicazioni operative sulla durata degli attestati di esenzione per patologie croniche ed invalidanti. DM 23 novembre 2012
Consulta Elenco Prestazioni per le Esenzioni ticket